Archivio per settembre 2011

28
Set
11

Come aggiungere il cognome della madre

 Il legislatore italiano è in grandissimo ritardo, rispetto al mondo che si dipana al di fuori dei confini italiani e soprattutto rispetto alle esigenze del nostro popolo. Ogni donna, e quindi ogni cittadino che desidera dare il proprio cognome al figlio, come legittimamente accade in quasi tutti i paesi occidentali e non solo, da noi deve attraversare una trafila burocratica un po’ macchinosa, e che non sempre va a buon fine, ma tant’è.

‘La procedura è fattibile, e si può fare da soli, senza l’ausilio di un legale, tuttavia è meglio lasciarsi consigliare e non farsi illusioni sui tempi, che non sono brevissimi’

E’ possibile andare sul sito del Ministero degli interni e scaricare alcuni moduli di cui avvalersi per ogni donna, e non solo, che vuole dare il cognome al proprio figlio e/o quindi modificarlo. Si può cambiare il cognome e nome per minori (anche se adottati), con una documentazione che non è molto pubblicizzata e che necessita di qualche piccolo chiarimento.

La documentazione richiesta consiste in una domanda in bollo da € 14,62 sottoscritta da entrambi i genitori o da uno dei due con l’assenso dell’altro, o da chi esercita la potestà genitoriale, quindi se uno dei due si oppone, ci può essere qualche problema: meglio accordarsi a tempo debito per ogni decisione da prendere sul minore e evitare così le frizioni che rischierebbero di far scadere entrambi in un turbinio di carte bollate interminabile.

Se si è d’accordo si deve scaricare il modello C per il cambiamento del cognome per minori, poi il modello D e compilarli in ogni parte. Poi si deve anche scaricare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi certificati. Può essere utile una  documentazione necessaria a sostenere le motivazioni della richiesta, anzi può essere molto interessante per il proseguo della richiesta.

Ci si deve munire di una fotocopia di un documento  d’identità di chi sottoscrive l’istanza, ma solo se inviata per posta e non ci si reca in prefettura. Al tutto deve aggiungersi una dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità degli stessi.

Se il cambio del nome e/o del cognome è autorizzato, poi il richiedente dovrà produrre un’ulteriore marca da bollo da apporre sul decreto. La procedura è fattibile, e si può fare da soli, senza l’ausilio di un legale, tuttavia è meglio lasciarsi consigliare e non farsi illusioni sui tempi, che non sono brevissimi. Si deve fare anche i conti con degli intoppi, con chi può fare opposizione, come uno dei due genitori, però se tutto fila liscio, l’aggiunta del cognome materno a quello paterno del proprio figlio, dovrebbe avvenire in modo relativamente facile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13
Set
11

Come aggiungere il cognome materno?

In parlamento, sotto quintali di scartoffie, giacciono da anni vari disegni di legge riguardo il doppio cognome o la libera attribuzione del cognome materno voluti da vari schieramenti politici, tuttavia, quando la legge sta per nascere, qualcuno la seppellisce puntualmente.

Nel 2008 la Commissione Giustizia del Senato ha approvato il disegno di legge che prevede per i nuovi nati il doppio cognome, prima quello del padre, poi quello della madre, anche se in principio si chiedeva la libertà di scelta. La regola tra l’altro avrebbe dovuto essere valida anche per “i già nati”, purché maggiorenni e consenzienti, e i tempi sono senz’altro maturi per tale svolta epocale, ma per ora tutto tace. Il parlamento è a grande maggioranza maschile e l’ennesimo progetto si è impantanato.

Dunque il nostro Paese non può ancora assolvere all’impegno preso nell’85, ovvero rendere esecutiva la Convenzione di New York del ’79 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. L’impossibilità di trasmettere il patrimonio culturale familiare della linea femminile rende l’uomo e la donna non alla pari.

La conquista di civiltà è ormai imprescindibile, infatti, anche la Corte di Cassazione ha stabilito come incostituzionale l’impossibilità per le madri sposate di dare il cognome ai figli con la sentenza 1329, tenendo presente tutte le norme del codice civile che impongono alla prole il cognome paterno non con una legge vera, ma con una consuetudine.

Da molto tempo il mondo ha preso un andazzo ben diverso. In Giappone non solo i figli possono prendere il cognome della madre, ma addirittura il marito può perdere il proprio cognome e acquisire quello della moglie e non esiste un “dogma maschilista italico” oggi del tutto anacronistico.

L’articolo 2 della Costituzione tutela i diritti inviolabili della persona, e deve essere inteso nella duplice direzione del diritto della madre di trasmettere il proprio cognome al figlio e di quello del figlio di acquisire segni d’identificazione rispetto ad entrambi i genitori e di testimoniare la continuità della sua storia familiare anche con riferimento alla linea materna. La Cassazione pertanto ha ipotizzato che tale fine non è perseguibile per via d’una discriminazione inaccettabile, affermando che l’unità familiare non si rafforza mettendo i coniugi su due piani diversi, ma ponendoli invece in una condizione d’assoluta parità civile.

Bisogna ricordare al legislatore, se vogliamo arrogante nei confronti della nostra Costituzione, che la Quarta Sezione del Consiglio di Stato (Sentenza n. 2572/2004) ha stabilito che, in presenza di valide ragioni, è possibile aggiungere al cognome paterno anche quello della madre; i principi sopra citati non sono forse validi? I Giudici Amministrativi hanno precisato quanto segue: “Premesso che l’art. 158 R.D.L. 9 luglio 1939 n. 1238 pone come unico divieto l’aggiunta al proprio cognome di un altro che abbia importanza storica o appartenga a famiglia illustre o nota con il quale il richiedente non abbia nessun rapporto, pertanto, non sussiste divieto nel caso in cui il richiedente chieda di aggiungere al proprio cognome quello della madre”.

Inoltre, in Spagna, in Portogallo e in tutti i Paesi dell’America Latina esiste da sempre una legge che non discrimina il cognome della madre, subordinandolo come accade da noi, ed è la possibilità del doppio cognome. Anche in Germania la possibilità offerta è quella di poter scegliere tra cognome paterno e quello materno, oppure di sceglierne uno in comune, mentre in Francia dal 2001 è stato possibile aggiungere il cognome materno accanto a quello paterno e in Gran Bretagna per finire, vige la possibilità di un solo cognome a scelta fra quello materno e quello paterno, senza imposizioni di alcun genere.

La burocrazia italiana è terribile al riguardo e il “no” è perentorio ad ogni richiesta di una normale donna sposata con figli. Per trovare una via di sbocco però un “escamotage” è stato da tempo trovato. Si sta diffondendo l’usanza di dare alla luce un bambino, non sposarsi, riconoscerlo da parte di entrambi i genitori a distanza di un mese l’uno dall’altro. In comune deve presentarsi prima la madre, e poi il padre e così si ottiene il doppio cognome, se il funzionario di turno non fa storie. In attesa di una legge che urge, le coppie di fatto crescono e gli italiani come al solito si arrangiano!





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