FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
COMUNICATO UFFICIALE N. 3/CDN
(2010/2011)
La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall’Avv. Sergio Artico, Presidente, dall’
Avv. Arturo Perugini, dall’Avv. Luca Giraldi, dall’Avv. Gianfranco Tobia, dall’Avv. Amedeo
Citarella, Componenti; dall’Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig.
Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore
Floriddia, si è riunita il giorno 8 luglio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:
“”
(342) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MORATTI
Massimo (Presidente della Società FC Internazionale Milano Spa), PREZIOSI Enrico
(Socio di riferimento della Società Genoa Cricket & Football Club Spa) e delle
Società FC INTERNAZIONALE MILANO Spa e GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB
Spa – (nota N°. 8430/139pf09-10/SP/blp del 31.5.2010).
Il deferimento
Con provvedimento del 31 maggio 2010 il Procuratore federale ha deferito a questa
Commissione, i Signori Massimo Moratti (Presidente della Società Football Club
Internazionale Milano Spa), Enrico Preziosi (socio di riferimento della Genoa Cricket &
Football Club Spa, nonché le Società Football Club Internazionale Milano Spa (più in
avanti, Inter) e Genoa Cricket & Football Club Spa (più in avanti Genoa), per rispondere: il
Moratti della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10 comma 1, C.G.S., per avere avuto
contatti, finalizzati alla “compravendita” di alcuni calciatori, con l’inibito Sig. Preziosi; il
Preziosi della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 19 comma 2, lettera a, C.G.S., che
prevedono l’impossibilità, per i tesserati inibiti, di rappresentare la propria Società in attività
rilevanti per l’Ordinamento sportivo, nonché della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e
10 comma 1, C.G.S. per avere concorso nella violazione del citato Sig. Moratti; la Società
Inter Spa per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S., per i comportamenti tenuti
dal suo Presidente, la Società Genoa, ex art. 4 comma 2 C.G.S., per i comportamenti del
suo socio di riferimento.
Secondo per la Procura federale, infatti, il Moratti e il Preziosi, in data 20 maggio 2009, per
quanto dichiarato dallo stesso Preziosi all’emittente locale Telenord, si sarebbero incontrati
a colazione e, in quella circostanza, nonostante l’inibizione ancora in essere del Preziosi
avrebbero raggiunto un accordo sulla valutazione dei calciatori Motta e Milito. Tale
accordo, ad avviso della Procura, sarebbe confermato, oltre che dall’intervista rilasciata
dello stesso Preziosi all’emittente tv, anche dal fatto che Preziosi non ha mai smentito o
rettificato in alcun modo le citate dichiarazioni, riprese anche da molte importanti testate
giornalistiche.
Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memorie difensive.
L’Inter e Moratti, in sintesi, sostengono che il citato incontro del 20 maggio 2009 non
possa essere considerato come una vera e propria trattativa di mercato; la Procura non
avrebbe tenuto nel dovuto conto, innanzitutto, le dichiarazioni rese dagli stessi deferiti al
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collaboratore della Procura: Preziosi, infatti, nel corso della famosa colazione di lavoro,
avrebbe semplicemente fatto menzione delle trattative, già in corso e gestite dal personale
a ciò preposto, aggiungendo che durante l’incontro non si è parlato dell’importo globale
dell’operazione né di contropartite tecniche; Zarbano, Amministratore Delegato del Genoa,
dichiara che la valutazione finale dei due calciatori in questione, in nome e per conto del
Genoa, è stata stabilita da lui, senza che Preziosi sia mai intervenuto negli incontri.
Pertanto la difesa evidenzia come tutte le deposizioni dei soggetti tesserati sentiti
contengano affermazioni opposte alla ricostruzione della Procura, quindi incompatibili con
le conclusioni per cui si sarebbe erroneamente giunti all’odierno deferimento. La difesa
lamenta poi come la Procura non solo non abbia tenuto conto delle dichiarazioni rese dal
Moratti ma che, anzi, le abbia considerate mendaci per il solo fatto che il Presidente
dell’Inter ha detto di non essere stato a conoscenza dell’inibizione del Preziosi. Tale
circostanza, sempre secondo la difesa, sarebbe comunque irrilevante, posto che, se
anche Moratti avesse effettivamente conosciuto lo status di inibito del suo Collega del
Genoa, ciò di per se stesso non avrebbe comportato alcuna violazione normativa. In
conclusione, non solo la Procura non sarebbe riuscita a provare la sua tesi ma, anzi, gli
elementi istruttori, letti nella loro interezza, rappresenterebbero una vera e propria prova
positiva a discarico dei deferiti, restando dunque, dell’intero impianto accusatorio, solo
un’ipotesi non provata.
Si conclude, pertanto, con la richiesta di proscioglimento del Dott. Moratti e della Società
Inter da ogni contestazione di cui all’atto di deferimento.
Il Genoa e Preziosi, invece, evidenziano in primis, nelle loro memorie difensive, la
violazione da parte della Procura federale, dell’art. 32, comma 11 C.G.S., vigente all’epoca
dei fatti (19-21 maggio 2009) per cui le indagini si sarebbero dovute concludere, in
assenza di richiesta e concessione di proroghe eccezionali, entro l’inizio della successiva
stagione sportiva (cosa che non sarebbe avvenuta nel caso in esame) e ciò senza che
possa applicarsi, invece, la modifica regolamentare intervenuta il 28.5.09, successiva e
pertanto, secondo la difesa, irretroattiva. A sostegno della tesi difensiva vengono citate
precedenti decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale e Nazionale relative a
casi, sempre secondo la difesa, identici al presente. Si sostiene, in sostanza, che il fatto
storico della colazione oggetto di indagine sarebbe dovuto essere conoscibile alla Procura
già il 20 maggio 2009; che l’assegnazione dell’indagine è datata 27 luglio 2009;
l’acquisizione delle dichiarazioni audio è del 19 luglio 2009; il ricevimento della
documentazione dall’Ufficio Tesseramenti è del 13 novembre 2009; l’audizione degli
interessati termina il 22 dicembre 2009. Gli atti di indagine sarebbero perciò stati svolti,
tardivamente e contra legem, tutti nella stagione sportiva 2009-10.
Nel merito, comunque, si evidenzia come tutti i soggetti ascoltati sui fatti abbiano
confermato che le trattative relative ai trasferimenti dei giocatori sono state condotte solo
ed esclusivamente dall’A.D. del Genoa, Zarbano, e dai dirigenti del club milanese, Ghelfi e
Branca. Ci si lamenta, pertanto, che la Procura abbia ritenuto disciplinarmente rilevante un
incontro svoltosi a negoziazioni ancora non iniziate in cui i due soggetti deferiti hanno solo
fatto un accenno ai trasferimenti, senza che ciò potesse rivestire il minimo requisito di
esistenza e rilevanza giuridica in quanto il Preziosi e il Moratti non avrebbero svolto alcun
ruolo attivo (sempre secondo le tesi difensive) nella nota trattativa, limitandosi, nel corso di
un incontro conviviale, ad operare meri riferimenti a trattative che sarebbero stato poi
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portate avanti da altri dirigenti delle due Società. Per la difesa, insomma, l’incontro avuto
fra gli odierni deferiti a colazione il 20 maggio 2009 non fu in alcun modo finalizzato a
definire o anche solo ad impostare la trattativa di mercato, ma fu solo un colloquio
riservato.
Si chiede pertanto, in via preliminare, l’improcedibilità del deferimento per violazione
dell’art. 32, comma 11, C.G.S., vigente all’epoca dei fatti; in via principale, nel merito, il
proscioglimento dei deferiti.
Alla riunione odierna sono comparsi i difensori dei deferiti (Avv. Grassani per Genoa e
Preziosi, Avv. Raffaelli e Avv. Cappellini per Inter e Moratti) che hanno rassegnato le
proprie conclusioni, dopo ampia discussione, riportandosi, sostanzialmente, alle proprie
memorie difensive nonché, per la Procura federale, il Procuratore Federale Dott. Stefano
Palazzi e il collaboratore Dott. Lorenzo Giua, che hanno ribadito le proprie tesi e chiesto la
dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
– per il Sig. Massimo Moratti: 3 (tre) mesi di inibizione;
– per il Sig. Enrico Preziosi: 6 (sei) mesi di inibizione;
– per la Società Inter Spa: € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00) di ammenda;
– per la Società Genoa Spa: € 90.000,00 (Euro novantamila/00) di ammenda.
I motivi della decisione
La Commissione, al termine della propria attività, esaminati gli atti, le allegazioni istruttorie,
e ascoltate le parti, rileva quanto segue:
Non può accogliersi l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa che ipotizzava la
violazione da parte della Procura federale dell’art. 32, comma 11 C.G.S.. Non essendoci
stata, infatti, una formale denuncia da cui far decorrere il dies a quo per l’inizio delle
indagini, non si può che prendere come punto di riferimento la lettera di incarico che il
Procuratore invia al collaboratore, datata 27 luglio 2009; ad essa vengono allegati gli
estratti, tratti dai rispettivi siti web, degli articoli dei vari quotidiani che danno risalto
all’incontro Preziosi-Moratti: le date portate sulle stampe, fatte dai collaboratori della
Procura, dei trafiletti sono tutte risalenti a non prima del 16 luglio 2009; ciò conferma, in
mancanza di prova contraria, che le prime attività di indagine devono collocarsi in quei
giorni, comunque senz’altro successivi al 28 maggio 2009, data dell’entrata in vigore della
modifica dell’art. 32, comma 11, C.G.S., che pone ora come limite alle indagini della
Procura non più il 30 giugno ma il 31 dicembre. In tale ottica le indagini del caso che ci
occupa (la notitia criminis è giunta alla Procura dopo il 28 maggio 2009) sono state
concluse tempestivamente entro la fine dell’anno 2009 e, pertanto, non hanno violato
alcuna norma, non necessitando di alcuna richiesta di proroga.
Nel merito risulta certo, per quanto dichiarato dallo stesso Preziosi al collaboratore della
Procura, l’avvenuto incontro del 20 maggio 2009 fra i due odierni deferiti. In quella sede,
sempre per ammissione del Preziosi, anche a seguito della citata intervista resa
all’emittente tv Telenord e riportata (e mai smentita) sul sito web della stessa emittente, il
patron del Genoa ha dichiarato di aver incontrato Moratti e di avere raggiunto un accordo
sulla valutazione dei due calciatori (Motta e Milito) “ci siamo stretti la mano”; di non voler
entrare nei dettagli ma di “rilevare solo che dell’affare fa parte Acquafresca”. Tale
comportamento pare a questa Commissione assolutamente prodromico alla conclusione
dei contratti, poi stipulati dagli amministratori delegati delle due Società, e pertanto integra
gli estremi delle violazioni di cui al deferimento.
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Non può infatti sostenersi, come fa la difesa del Genoa, che nell’incontro avvenuto fra
Preziosi e Moratti i due deferiti non abbiano avuto alcun ruolo attivo, o non abbiano
contribuito ad impostare o definire la trattativa, solo perché i contratti sarebbero poi stati
perfezionati in un momento successivo da altri soggetti. Al contrario sembra potersi
affermare che proprio l’incontro fra i due odierni deferiti, massimi esponenti delle due
Società, sia stato momento fondamentale per la successiva piena definizione dell’accordo,
che prende le mosse proprio da quella colazione di lavoro, intervenuta il 20 maggio 2009,
al termine della quale il Sig. Preziosi era persino già in grado di dire che fra le contropartite
tecniche sarebbe entrato il calciatore Acquafresca (circostanza poi puntualmente
verificatasi).
Non pare possa attribuirsi eccessivo valore, come vorrebbe invece la difesa, ai distinguo
che fa poi Preziosi in sede di audizione col collaboratore della Procura. Lungi, infatti, dallo
smentire l’accaduto, il massimo dirigente genoano, di fatto, conferma di aver parlato col
Moratti, quel 20 maggio, e proprio di quanto dichiarato all’emittente televisiva locale
(“Confermo di essermi incontrato a Milano con Moratti verso la fine di maggio 2009 e di
aver parlato con lui di quanto ho dichiarato a Telenord”).
Il Presidente interista, d’altra parte, doveva in ogni caso essere a conoscenza che il suo
interlocutore era soggetto inibito (peraltro in seguito a nota vicenda, che ebbe vasta eco
nell’ambiente sportivo, e portò, nel maggio 2005, all’inibizione del Preziosi per ben cinque
anni) e, perciò, non avrebbe dovuto acconsentire ai contatti col Preziosi, rivelatisi poi di
assoluta importanza ai fini della conclusione dell’accordo definitivo, circa il trasferimento
dei citati calciatori.
Il dispositivo
Per tali motivi questa Commissione delibera di infliggere: al Sig. Enrico Preziosi l’inibizione
di mesi 6 (sei); al Sig. Massimo Moratti l’inibizione di mesi 3 (tre); e per l’effetto, alla
Società Genoa Cricket & Football Club Spa la sanzione pecuniaria di Euro 90.000,00
(Euro novantamila/00) di ammenda, e alla Società F.C. Internazionale Milano Spa quella
di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00).
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